Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stabilito,
con proprio decreto del 30/12/2003, le caratteristiche tecniche di questi
“indumentiâ€, equiparandoli nella sostanza ai dispositivi di protezione
individuale in uso per i lavoratori addetti ai servizi alla strada.
Il giubbotto o le bretelle, realizzati con tessuto a fondo fluorescente
di colore giallo, o arancio-rosso o rosso, dovranno recare un’etichetta
con le seguenti indicazioni:
- nome o marchio del produttore o suo rappresentante;
- marchio CE;
- riferimento alla norma tecnica di riferimento che dovràessere UNI EN
471/1995 oppure CEN EN 471/1994;
- descrizione del modello;
- taglia;
- simbolo del tipo di dispositivo di protezione (pittogramma
riproducente giubbotto o bretelle) affiancato da due numeri, disposti in
colonna, che si riferiscono alla classe di protezione assicurata dai
materiali impiegati nella fabbricazione del dispositivo; l’etichetta del
giubbotto dovràriportare, i numeri 2 e 2, mentre quella delle bretelle
riporterài numeri 1 e 2, in entrambi i casi letti dall’alto verso il
basso;
- indicazione di istruzioni allegate, se del caso, da leggere prima
dell’uso;
- simbologia delle istruzioni di lavaggio e numero massimo di lavaggi.
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