Come si presenta un ricorso al Giudice di Pace avverso ad un verbale al Codice della Strada ?

 

 

Il ricorso al Giudice di Pace, avverso il verbale di accertamento è alternativo al ricorso al Prefetto. Cio significa che se si presenta ricorso al Giudice di Pace non lo si può, contemporaneamente, presentarlo al Prefetto.

Il ricorso deve essere presentato dal trasgressore o dal soggetto obbligato in solido (proprietario del veicolo), nel caso non sia stato provveduto al pagamento in misura ridotta del verbale oggetto del ricorso stesso entro 60 giorni (attenzione non 2 mesi) dalla data della contestazione o notificazione.

Il Ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (per Porto Recanati è competente Recanati) direttamente dal ricorrente  o da un suo procuratore legale.

La sentenza del Giudice di Pace è ricorribile per Cassazione. (*)

 

N.B.

All’atto del deposito del ricorso non dovrà più essere versata una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’organo accertatore.
Infatti con sentenza n°114 del 8.04.2004 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 204/bis Comma 3°; pertanto dal 15.04.2004 NON è più dovuto alcun deposito cauzionale !!!



 
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