DIVIETO DI TRANSITO AD
OGNI CATEGORIA DI VEICOLI
in Via Palestro, Largo
Porto Giulio, Viale Lepanto, Viale 1° Maggio e Viale Marinai d’Italia
con esclusione di quanto di seguito indicato:
1. TRANSITO
VELOCIPEDI A DUE RUOTE
(Ord. Sind. N°
32/92 del 20.06.1992)
2. TRANSITO MEZZI A
SERVIZIO DELLA “PICCOLA PESCAâ€
-
E’ consentito
il transito delle sole autovetture, motocarri a tre ruote e
autocarri fino a 35 q.li per le sole operazioni di carico/scarico,
nel tratto di Viale Palestro, dall’intersezione con Via Nino Bixio
fino all’intersezione con Viale Scarfiotti, con obbligo di
esposizione del pass autorizzatorio sul parabrezza dell’autoveicolo
ed indicazione dell’orario di arrivo, per un tempo massimo di 30
minuti, nei seguenti periodi ed orari:
-
dal 15 maggio al 15
settembre di ogni anno, dalle ore 04.00 alle ore 09.00 di tutti i
giorni;
-
dal 16
settembre al 14 maggio di ogni anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00
di tutti i giorni;
-
SANZIONI:
La
mancata esposizione del pass autorizzatorio,
l’omessa
indicazione dell’orario di arrivo, il mancato
rispetto dei tempi concessi con la presente Ordinanza per
l’effettuazione delle operazioni di carico/scarico, comporterÃÂ
l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 7 comma 14 del D.L.vo
30.04.1992 n° 285 e s.m.i..
-
La richiesta
per il rilascio del pass autorizzatorio, va indirizzata al Sindaco
del Comune di Porto Recanati mentre l’Ufficio di Polizia Municipale
viene incaricato della relativa istruttoria e del rilascio del pass
autorizzatorio. Ai titolari di attivitàriconducibili alla “piccola
pescaâ€, viene rilasciato un unico pass.
3. TRANSITO MEZZI A
SERVIZIO DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
-
E’ consentito
il transito delle sole autovetture ed autocarri fino a 35 q.li per
le sole operazioni di carico/scarico, su tutto il lungomare dalle
ore 06.00 alle ore 09.00 di tutti i giorni dell’anno, con esclusione
dei giorni del mercato settimanale e delle fiere, per un solo
veicolo in uso ad ogni stabilimento e per i mezzi a disposizione dei
fornitori dei singoli stabilimenti balneari a condizione che non
superino i 35 quintali, con obbligo di esposizione del pass
autorizzatorio sul parabrezza dell’autoveicolo, utilizzando il
percorso rispondente alla via più breve da percorrere tra l’accesso
autorizzato più vicino ed il luogo di carico/scarico merci.
-
SANZIONI:
la mancata esposizione del pass autorizzatorio, la permanenza del
veicolo autorizzato oltre i tempi strettamente necessari alle operazioni
di carico scarico, ovvero il transito in tratti del lungomare estranei
al percorso rispondente alla via più breve da percorrere tra l’accesso
autorizzato più vicino ed il luogo di carico/scarico merci, comporterÃÂ
l’applicazione di quanto disposto dall’Art. 7 comma 14 del D.L.vo
30.04.1992 n° 285 e s.m.i.
-
La
richiesta per il rilascio del pass autorizzatorio, va
indirizzata al Sindaco del Comune di Porto Recanati mentre l’Ufficio
di Polizia Municipale viene incaricato della relativa istruttoria e
del rilascio del pass autorizzatorio. Ai titolari di stabilimenti
balneari ricadenti nel lungomare ed alle ditte fornitrici, viene
rilasciato un unico pass.
4. TRANSITO MEZZI
PER ALTRE ESIGENZE NON CONTEMPLATE AI PUNTI NN° 3 E 4.
-
E’ consentito,
in deroga e senza limiti di fascia oraria, il transito di mezzi sul
lungomare, con obbligo di esposizione del pass autorizzatorio sul
parabrezza dell’autoveicolo, per esigenze non contemplate nei
precedenti punti, dettate dalla necessitàcontingibile e temporanea
di effettuare particolari operazioni di carico/scarico o interventi
manutentivi straordinari o di emergenza presso stabilimenti balneari
o attrezzature pertinenti, civili abitazioni, reti di servizio, etc.
da parte di operatori privati, fornitori, artigiani che per la
natura dei loro servizi non presentano aspetti di continuità.
-
SANZIONI:
la mancata esposizione del titolo autorizzatorio, la permanenza del
veicolo autorizzato oltre i tempi strettamente necessari alle
operazioni richieste ed autorizzate, ovvero il transito in tratti
del lungomare estranei al percorso rispondente alla via più breve da
percorrere tra l’accesso autorizzato più vicino ed il luogo di
carico/scarico merci, comporteràl’applicazione di quanto disposto
dall’Art. 7 comma 14 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i..
-
La domanda
per il rilascio del pass autorizzatorio, va richiesta al
personale della Polizia Municipale al momento in servizio che valuta
la compatibilitàdella richiesta con i criteri imposti alla lettera
a) del presente punto, e rilascia il titolo autorizzatorio indicante
il luogo e la data dell’intervento, il motivo, il tempo autorizzato
per la permanenza sul lungomare e le prescrizioni imposte tra cui
l’obbligo di entrare ed uscire dall’accesso più vicino a velocitÃÂ
particolarmente moderata e l’obbligo, per permanenze prolungate, di
collocare appositi ed idonei teli di materiale impermeabile sotto i
mezzi utilizzati per proteggere il manto stradale del lungomare e/o
blocco di legno o altro materiale idoneo per evitare danneggiamenti
del manto stesso, qualora i mezzi siano provvisti di stabilizzatori
o piedi di appoggio (ord. N° 60/01 del 12.06.2001).
5.
ESCLUSIONI
-
E’ escluso il
rilascio di autorizzazioni per il transito di veicoli sul lungomare,
al servizio di cantieri edili dal 01 luglio al 31 agosto di ogni
anno, fatti salvi casi eccezionali ed inderogabili per necessitàda
valutare caso per caso dall’Amministrazione Comunale, e comunque al
di fuori degli orari dei giorni di svolgimento del mercato
settimanale e delle fiere.
6.
ECCEZIONI.
-
Il titolo
autorizzatorio al transito sull’intero lungomare del Comune viene
concesso con il presente provvedimento senza obbligo di esposizione
di alcun documento di permesso, ai veicoli destinati ai servizi
tecnici e manutentivi comunali, a quelli appartenenti a ditte
concessionarie di appalti di servizi pubblici o di interesse
pubblico, quest’ultimi limitatamente alla durata della concessione
del servizio da parte del Comune di Porto Recanati, ai veicoli di
polizia, ai mezzi di soccorso e di emergenza.
7.
VALIDITA' DEI TITOLI AUTORIZZATORI.
-
I titoli
autorizzatori di cui ai punti nn° 2 e 3 hanno validitàannuale dalla
data di rilascio. Qualora nel periodo di validità, venissero meno i
requisiti legittimanti il rilascio, detti titoli dovranno essere
riconsegnati all’Ufficio di Polizia Municipale al momento dello
spirare dei requisiti medesimi.
-
Il titolo
autorizzatorio di cui al punto n° 4 ha validitàtemporanea, indicata
nel permesso rilasciato dall’Ufficio di Polizia Municipale.
8.
PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
-
Le domande di
cui ai punti nn° 2 e 3, per il rilascio del permesso al transito
sul lungomare, vanno indirizzate al Sindaco di Porto Recanati e
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune e debbono contenere i
seguenti dati:
-
generalitÃÂ
complete del richiedente, attivitàsvolta per cui si chiede il
rilascio del titolo autorizzatorio, dati dei veicoli che si chiede
di autorizzare, data e sottoscrizione del richiedente. I titolari di
stabilimenti balneari debbono inoltre indicare l’esatta ubicazione
dell’esercizio dove si intendono effettuare le operazioni di
carico/scarico.
-
Le domande di
cui al punto n° 4, per il rilascio del permesso al transito
temporaneo sul lungomare, vanno indirizzate al Comando Polizia
Municipale, presentate all’Ufficio di Polizia Municipale negli orari
di apertura al pubblico o agli agenti in servizio al momento e
debbono contenere i seguenti dati:
- generalitàcomplete del richiedente, attivitàsvolta, motivo per
cui viene richiesto l’accesso urgente sul lungomare, durata
prevedibile dell’intervento, luogo dell’intervento, dati del veicolo
che si chiede di autorizzare, data e sottoscrizione del richiedente.
-
Le domande
di cui al punto n° 5, per il rilascio di autorizzazioni con
carattere di eccezionalitàed inderogabilitànel periodo escluso al
transito (01 luglio – 31 agosto) per i veicoli al servizio di
cantieri edili, vanno indirizzate al Sindaco di Porto Recanati e
presentate all’Ufficio Protocollo del Comune per il preventivo
eventuale nulla-osta da parte dell’Amministrazione Comunale e
debbono contenere gli stessi dati di quelle di cui al punto
precedente.
9.
REVOCA DELLE AUTORIZZAZIONI.
-
Più violazioni
delle prescrizioni impartite con la presente Ordinanza, salva
l’applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni speciali
di Legge, potràcomportare la definitiva revoca dell’autorizzazione.
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.
-
Dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento, tutte le nuove
autorizzazioni debbono essere rilasciate nel rispetto delle
disposizioni impartite con la presente Ordinanza;
-
Le precedenti
autorizzazioni rilasciate in base alle disposizioni contenute
nell’Ordinanza n° 1/89 del 07.01.1989 e nella propria disposizione
di servizio prot. n° 4217 del 07.05.1992 sono ritenute valide fino
al 30.09.2006, in quanto compatibili;
-
L’ordinanza n° 1/89
del 07.01.1989 e la propria disposizione di servizio prot. 4217 del
07.05.1992 sono abrogate, così come ogni altra disposizione in
contrasto con il presente provvedimento;
-
Le disposizioni
contenute nella presente ordinanza non si applicano per le
manifestazioni sportive, religiose, civili e commerciali, per le
quali l’eventuale transito o sosta di autoveicoli verrÃÂ
eventualmente consentito con i rispettivi provvedimenti
autorizzatori.
-
Tutte le altre
violazioni al divieto di circolazione, non ricompresse nelle lettere
c) di cui ai precedenti punti nn° 2, 3 e 4, comporteranno
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 7 comma 13 del
D.L.vo 30.04.1992 n° 285 e s.m.i.
La Polizia Municipale,
unitamente agli altri Corpi incaricati dell’espletamento dei Servizi di
Polizia Stradale, assicureràil rispetto della presente Ordinanza.
Dalla Residenza
Municipale li, 29.05.2006
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