Art. 12
del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191
Chiunque
cede la proprietào il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un
periodo superiore a 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di
esso, ha l’obbligo di comunicare all’Autoritàdi Pubblica Sicurezza, entro
48 ore dalla consegna
dell’immobile,
la sua esatta ubicazione nonché le generalitàdell’acquirente, del
conduttore o della persona che assume la disponibilitàdel bene, e gli
estremi del documento di identitào di riconoscimento che il cedente deve
richiedere al cessionario.
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La
comunicazione deve essere effettuata da chiunque (persona fisica o
giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per
un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte
di esso, all’Autoritàlocale di Pubblica Sicurezza (Commissariato di
P.S. o,ove questo manchi, al Sindaco). L’obbligo spetta a chi, avendo la
disponibilitàdei locali in nome proprio o altrui (proprietario,
usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, rappresentante
legale), li cede ad altri. La legge stabilisce, inoltre, che l’identitÃÂ
del cessionario deve essere obbligatoriamente accertata dal cedente (al
fine di compilare con i relativi dati anagrafici il modulo), mediante
l’esame di un documento di identità. Non sono ammesse altre modalità,
neppure l’eventuale conoscenza personale.
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Le
comunicazioni debbono avvenire entro 48 ore dalla consegna dei locali.
Per la decorrenza dei termini si deve cioè tener conto del momento della
disponibilitàdi fatto dell’immobile, e non del momento dell’accordo o
della firma del contratto. Inoltre, poiché la comunicazione deve
avvenire entro 48 ore dalla consegna, è ovvio che, in caso di rinnovo o
proroga della disponibilitàal medesimo soggetto, essa non deve essere
ripetuta.
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Deve
essere denunciata la cessione dei fabbricati di qualsiasi tipo e
condizione e a qualunque uso adibiti: fabbricati civili, commerciali,
industriali, urbani, rustici, integri, semidiroccati, in costruzione.
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La
comunicazione deve avvenire mediante consegna, presso i Commissariati di
Pubblica Sicurezza nella cui circoscrizione risulta l’immobile,
dell’apposito modulo. La comunicazione può essere effettuata anche per
posta, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
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